martedì 2 ottobre 2012

Incontro di Giovedì 13 Settembre 2012 con Massimo Audisio: "Con un poco di zucchero anche la riforma Fornerò andrà giù"

La riforma Fornero del mercato del lavoro   è il tema sul quale ci ha intrattenuti, giovedì scorso, l’amico Massimo Audisio, avvocato, esperto di Diritto del Lavoro. Ad una platea attenta ha spiegato il pacchetto della riforma e gli interventi elaborati dal Governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro.

Contesto
Vediamo cosa c’è dietro al testo della riforma.
Vediamo se essa risponde all’esigenza di incidere efficacemente sul sistema per migliorarlo.
Vediamo qual è il progetto complessivo.
O se ci troviamo di fronte ad un cerotto, un bel cerottone (complementi Dr. Frankenstein, titola un articolo del prof. Franco Carinci).
Crisi generalizzata economica ma forse anche culturale italiana, europea e mondiale.
In Italia in particolare la situazione è caratterizzata da: 
-         burocrazia ossessiva nella presenza ma apatica nell’azione
-         Magistratura smaniosa di onnipotenza ma allergica alla responsabilità
-         scuola paladina di eguaglianza ma riproduttrice di diseguaglianza
-         cultura coltivata dai mass media propagatrice di solidarietà verbale ma esaltatrice di una individualità autosufficiente
-         etica del lavoro celebratrice dell’art. 1 della Costituzione ma dispregiatrice del lavoro intellettuale

Lettera BCE – sollecita l’assunzione di un pacchetto di misure ulteriori fra cui una accurata revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione della disoccupazione e un insieme di politiche attive del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende ed i settori più competitivi (sul modello flex security alla danese).
 Berlusconi predispone lettera di chiarimenti che si snoda in 39 punti tra cui la lettera b prevede “l’efficientamento ???  del mercato del lavoro” che prevede misure aggiuntive cadenzate sul 2011 e sul maggio 2012 tra cui:
(2011) interventi volti a favorire l’occupazione giovanile e femminile:
a)      contratto di apprendistato
b)      rapporti di lavoro a tempo parziale e contratti di inserimento
c)      rivisitazione del credito d’imposta

(maggio 2012)
a)      nuova regolazione dei licenziamenti per motivi economici
b)      più stringenti condizioni nell’uso dei contratti parasubordinati

Berlusconi è politicamente troppo debole cede il passo.
Monti/Fornero riprendono quello stesso progetto con l’aggravante costituita da:
-         l’assenza di “un’anima politica” del Ministro e del Governo: con conseguente mancanza di visione di insieme e mancanza di prospettiva
-         l’assenza di una competenza tecnica specifica del Ministro

Ciò nonostante i primi passi del Governo sono stati:
la riforma delle pensioni
il problema degli esodati
la riforma del mercato del lavoro

Il contesto sociale ed il modello di giustizia sociale italiano
Il modello di giustizia sociale non ha unito  il popolo ma lo ha diviso.
Già Pasolini aveva ripreso le parole di Balzac dei primi dell’Ottocento secondo cui era in essere un vero e proprio mutamento antropologico e secondo cui lo scopo della vita (come si legge anche nella Costituzione degli U.S.A.) è la felicità terrena identificata con il maggior godimento possibile di beni e di esperienza.
In altre parole già allora si prevedeva quell’edonismo consumista che si è poi pesantemente radicato e nel quale si sostanzia la nostra vita sociale.
Questo presuppone però il reperimento dei mezzi per la sua soddisfazione attraverso una competizione feroce tra i più forti e l’avanzamento di pretese sempre più illimitate dei più deboli verso lo stato sociale (superate ormai da tempo le lotte per la tutela dei diritti minimi dei lavoratori).
Sul piano del rapporto di lavoro si verifica questo schema:
-         conflitto collettivo in sede politica e sindacale
-         previsione di norme inderogabili spesso a precetto generico
-         controversie individuali
-         intervento della Magistratura rispetto al quale si potrebbe così parafrasare il poeta: “Lasciate ogni speranza di certezza voi che entrate”

gli effetti sono stati:
-         una disciplina oppressivamente uniforme
-         una intollerabile incertezza del mercato del lavoro
-         una diffusa disaffezione verso il lavoro

Linee guida della riforma
Il fine dichiarato del testo Fornero è:
“disporre misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica ed alla riduzione del tasso di disoccupazione”.
Come?

Favorendo:
a)      l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo la natura dominante del lavoro subordinato e tempo indeterminato in contrasto con l’art. 4 e 35 della Costituzione (dunque no alle forme più flessibili ed a tempo determinato)
b)      valorizzando l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro (dunque no ad altre forme di collaborazione quali vouchers, lavoro a chiamata o intermittente, collaborazioni, etc.)
c)      contrastando l’uso strumentale della flessibilità nelle varie tipologie contrattuali e adeguando alle esigenze del mutato contesto la disciplina del licenziamento, prevedendo anche un procedimento giudiziario specifico ed accelerato (ci mancava solo un nuovo processo dedicato solo ai licenziamenti)
d)      rivisitando gli ammortizzatori sociali e rinforzando le politiche attive di ricollocamento (di questo parleremo però tra qualche anno con le normative che immagino verranno modificate da qui al 2016)
e)      contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali di istituti contrattuali in essere (benissimo, ma come? Inasprendo solo il carico fiscale? Inverosimile)

Alcuni spunti su qualche novità di maggior rilievo

Contratto a tempo determinato
Disciplina più gravosa ed onerosa.
È vero che si può fare uso del contratto a tempo determinato per un periodo inziale di non più di 12 mesi anche in assenza di una giustificazione causale, ma questo contratto non può essere prorogato.
È previsto un incremento del costo dell’istituto con un contributo addizionale pari all’1,4% a carico del datore di lavoro.
Elevati gli intervalli tra i singoli contratti a termine (da 10 a 60 giorni per i contratti sino a 6 mesi, da 20 a 90 giorni per i contratti di durata superiore).
Il termine di contestazione del contratto a termine è stato elevato da 60 a 120 giorni.

Contratto di inserimento
Per i lavoratori oltre i 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi
Per le donne di qualsiasi età anch’esse disoccupate
L’incentivo consiste nella riduzione per 12 mesi dei contributi
È possibile assumere con contratto di inserimento sino al 31.12.2012
(Non è un Paese per giovani maschi).

Apprendistato
Durata minima estesa a 6 mesi

Lavoro intermittente (a chiamata)
Il limite originario era sino a 25 anni e dopo i 45 anni, ora il limite è rivisto sino al 24mo anno ed oltre il 55mo anno.
Eliminate anche le ipotesi di lavoro intermittente in particolari periodi dell’anno. Introdotto l’onere di comunicazione alla DTL da inviare prima dell’inizio della prestazione.

Lavoro a progetto
L’identificazione del progetto è resa più stringente e se non convincente porta alla presunzione di natura subordinata del rapporto di lavoro.
Limitata la facoltà di recesso prima della scadenza del termine, solo per il caso in cui siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Licenziamento
La famosa tematica della presunta eliminazione della reintegra.
Per quanto riguarda i licenziamenti individuali, la riforma non modifica il regime delle causali che possono giustificare il licenziamento (giusta causa o giustificato motivo, soggettivo o oggettivo), che rimangono quelli noti, ma modifica soltanto il regime degli effetti che conseguono ad un licenziamento illegittimo.
Nulla cambia anche per quanto riguarda i requisiti dimensionali necessari per l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970.

Mentre prima della riforma l'effetto del licenziamento illegittimo era, sempre e soltanto, la reintegrazione nel posto di lavoro, con il riconoscimento di tutte le retribuzioni e la contribuzione dovuta per i periodi ante reintegrazione, ora vi sono quattro diversi tipi di conseguenze che si applicano ad almeno dieci diverse fattispecie.
I quattro diversi tipi di conseguenze sono:

a.       Regime della reintegrazione "pieno", analoga all'attuale: reintegrazione; risarcimento "integrale" dei periodi pregressi dedotto il ed. aliunde perceptum7; opzione per le 15 mensilità;
b.       Regime della reintegrazione "attenuato": reintegrazione; limitazione a non più di 12 mensilità di retribuzione quale risarcimento per i periodi pregressi, dedotto aliunde perceptum nonché aliunde percipiendum8, ma con versamento dell'intera contribuzione spettante tra il momento del recesso e quello della effettiva reintegrazione; opzione per le 15 mensilità;
c.       Regime risarcitorio "pieno": indennità risarcitoria onnicomprensiva da 12 a 24 mensilità;
d.       Regime risarcitorio "attenuato": indennità risarcitoria onnicomprensiva da 6 a 12.

Il regime della reintegrazione piena (A) si applica:
1)      nel caso di licenziamento "discriminatorio" a vario titolo (ad es.. per cause di maternità, matrimonio ovvero licenziamento nullo tra cui quello per motivo illecito ovvero licenziamento orale);
2)      nel caso di licenziamento collettivo, ove il licenziamento sia privo di forma scritta;

Il regime della reintegrazione attenuato (B) si applica:
1)      nel caso di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa per insussistenza del fatto contestato;
2)      perché il fatto rientra tra condotte che nel ceni sono punite con sanzioni conservative;
3)      nel caso di licenziamento intimato illegittimamente per ragioni di inidoneità fisica o psichica, in violazione della legge sui disabili, in violazione della disciplina del comporto per malattia;
4)      nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento";
5)      nei licenziamenti collettivi, nel caso di violazione di applicazione dei criteri di scelta.

Il regime risarcitorio pieno (C) si applica:
1)      nella giusta causa o nel giustificato motivo soggettivo o oggettivo che non rientri nelle precedenti ipotesi;
2)      nei licenziamenti collettivi, per vizi procedurali.

Il regime risarcitorio attenuato (D) si applica:
1)      nel caso di licenziamento privo di motivazione scritta (in tal caso su domanda del lavoratore, il giudice dovrà accertare se c'è un mero vizio di forma o una vera e propria mancanza di motivazione. In quest'ultimo caso si applicano i regimi sanzionatori più rigorosi, a seconda dei casi menzionati),
2)      nel caso di violazioni formali nei procedimenti che precedono il licenziamento.

Il sistema delineato dalla riforma presenta inoltre due norme che potremmo definire "di chiusura" e che hanno una finalità di carattere "anti-elusivo":
a)      in caso di licenziamento affetto da un "vizio di forma" (ivi inclusa l'assenza di motivazione scritta), per il quale trova applicazione il regime di cui alla lettera D, il giudice, su domanda del lavoratore, può accertare l'eventuale ulteriore difetto "sostanziale" di giustificazione del licenziamento. In tal caso, potrà trovare applicazione il diverso regime previsto per quest'ultima più grave violazione (regimi di cui alle lettere A, B e C).
b)      per il licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo, sempre su domanda del lavoratore, il giudice potrà poi applicare il diverso regime di tutela previsto per i licenziamenti discriminatori o disciplinari laddove ne sussistano gli estremi.

Procedura per il licenziamento
Obbligo di comunicazione preventiva alla DTL ed in copia al lavoratore per l’azienda con più di 15 dipendenti.
Tentativo di conciliazione: se giustificato motivo oggettivo confermato, licenziamento efficace ab origine.

Rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti
Giudici terrorizzati dal nuovo carico di lavoro
È un rito teoricamente semplificato

Due fasi distinte:
prima fase - volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore – si conclude con una decisione di accoglimento o meno della domanda
seconda fase – opposizione alla prima decisione da proporsi tramite ricorso e riprende la struttura ordinaria del giudizio di merito

Dimissioni
Devono essere confermate per iscritto, se no possibile contestazione entro 7 giorni dalla comunicazione al centro per l’impiego
Stesso criterio anche per le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro anche se formalizzate  in un verbale steso e sottoscritto in sede sindacale.

Una serie di interventi e di domande dei soci hanno concluso l’interessante relazione.
                                                                                   
                                                                         A cura di Massimo Audisio 
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